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Modifica sentenza di divorzio - TF 14 luglio 2014

Athos Mecca Data di inserimento: 15/10/2014

A istanza di un genitore, del figlio o dell'autorità di protezione dei minori, il giudice modifica l'attribuzione dell'autorità parentale se fatti nuovi importanti lo esigono per il bene del figlio (art. 134 cpv. 1 CC). Ogni modifica nell'attribuzione dell'autorità parentale, della quale il diritto di custodia è una componente, presuppone dunque che una nuova regolamentazione sia necessaria nell'interesse del minore a causa del verificarsi di fatti nuovi e importanti. Detto altrimenti: una nuova regolamentazione dell'autorità parentale, rispettivamente della custodia, non dipende unicamente dal verificarsi di circostanze nuove e importanti, ma deve anche essere inevitabile per il bene del minore. Secondo la giurisprudenza, una modifica può essere presa in considerazione unicamente se il mantenimento della regolamentazione attuale rischia di portare pregiudizio al bene del minore e ne costituisce una minaccia seria; una nuova regolamentazione deve imporsi come imprescindibile, nel senso che l'attuale modo di vita deve apparire più nocivo per il bene del minore che non il cambiamento di regolamentazione e la perdita di continuità nell'educazione e nelle condizioni di vita che ne conseguono. Come già nella procedura di divorzio, determinante per l'attribuzione dell'autorità parentale rispettivamente del diritto di custodia è l'interesse del minore, non quello dei genitori. Il giudice deve tenere conto di tutte le circostanze rilevanti per il bene del minore, e per quanto possibile prendere in considerazione l'opinione dello stesso (art. 133 cpv. 2 CC; sentenza 5A_483/2011 del 31 ottobre 2011 consid. 3.2 con rinvii, in FamPra.ch 2012 pag. 206).
L'autorità cantonale conosce più da vicino le parti nonché l'ambito nel quale vive il minore; le va allora riconosciuto un largo margine d'apprezzamento (art. 4 CC), sull'esercizio del quale il Tribunale federale non interviene se non qualora essa abbia omesso di considerare - senza alcun buon motivo - dei criteri essenziali oppure, di converso, si sia fondata su criteri sprovvisti d'importanza nella prospettiva del bene del minore (sentenza 5A_483/2011 cit. consid. 3.2 con rinvii); oppure ancora se il risultato finale della decisione appare manifestamente ingiusto (DTF 135 III 121 consid. 2). La latitudine d'esame del Tribunale federale corrisponde, all'atto pratico, a quella in cui esso statuisce nell'ottica del divieto dell'arbitrio (DTF 136 I 178 consid. 5.2). È allora compito del ricorrente dimostrare in modo preciso la ragione per cui la decisione impugnata si fondi su un apprezzamento manifestamente insostenibile del bene del minore; a tal fine, non può accontentarsi di criticare la decisione impugnata come lo farebbe nel quadro di una procedura di appello, in cui l'autorità giudicante dispone di un potere d'esame libero, opponendo semplicemente la propria opinione a quella dell'autorità cantonale (DTF 134 II 349 consid. 3; 130 I 258 consid. 1.3).