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Assistenza giudiziaria

Athos Mecca Data di inserimento: 15/10/2014

Dal 1° gennaio 2011, con l'entrata in vigore della nuova LAG, non sussiste più il Consiglio di moderazione, davanti al quale le “decisioni di retribuzione” riguardanti patrocinatori d'ufficio (art. 7 cpv. 2 vLag) potevano essere impu­gnate entro 15 giorni dalla notifica (art. 36 cpv. 2 vLag). Ora il giudice (di merito) statuisce sull'indennità dovuta a un patrocinatore d'ufficio (art. 122 cpv. 1 lett. a CPC), liquidando le spese giudiziarie, direttamente nella decisione finale (art. 104 cpv. 1 CPC). Ciò vale anche davanti all'autorità di conciliazione (art. 113 cpv. 1 seconda frase combinato con l'art. 209 cpv. 2 lett. d CPC). In concreto la decisione ema­nata il 6 ottobre 2011 dal Segretario assessore va considerata pertanto come un'integrazione del dispositivo n. 2 (gratuito patrocinio) figurante nell'autorizzazione ad agire del 30 settembre 2011. E qualora di una decisione sia contestata solo l'indennità che spetta al patrocinatore d'ufficio, il dispositivo in questione può formare unicamente oggetto di reclamo, come nell'ipotesi in cui sia impugnato il solo dispositivo sulle spese (art. 110 CPC; Tappy in: CPC commenté, Basilea 2011, n. 21 ad art. 122: Bühler in: Berner Kommentar, ZPO, edizione 2012, n. 42 ad art. 122). 

2. L'art. 48 lett. a LOG (RL 3.1.1.1) circoscrive la competenza per materia della prima Camera civile, trattandosi di reclami, ai casi in cui sia impugnata una decisione sulla ricusazione, ai casi di ritardata giustizia e ai casi in cui sia impugnata una decisione del giudice dell'esecuzione. La prima Camera civile non è abilitata a statuire invece su reclami contro “altre decisioni” (nel senso dell'art. 319 lett. b n. 1 CPC), come quelle che riguardano – tra l'altro – la retribuzione di un patrocinatore d'ufficio (Bühler, loc. cit.). Tali reclami andrebbero trasmessi alla terza Camera civile, l'art. 48 lett. c n. 1 LOG richiamando esplicitamente l'art. 319 lett. b CPC (I CCA, sentenza inc. 11.2012.108 del 4 dicembre 2012). Avviare uno scambio di opinioni con la terza Camera civile sulla competenza per materia comporterebbe tuttavia, in concreto, un'eccessiva dilazione del giudizio, il reclamo essendo pendente dall'ottobre del 2011. Conviene pertanto trattare l'impugnazione senza indugio. 

3. Un patrocinatore d'ufficio è sicuramente legittimato a impugnare con reclamo il dispositivo di una decisione in cui è fissato il compenso che lo riguarda (Bühler, op. cit., n. 46 ad art. 122 CPC con numerosi riferimenti; Hu­ber in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische ZPO, Kommentar, Zurigo/S. Gallo 2011, n. 8 ad art. 122; Fi­scher in: Baker & McKenzie [curatori], Schweizerische ZPO, Berna 2010, n. 6 ad art. 110). Più delicato è sapere se, dandosi come patrocinatore d'ufficio il praticante di uno studio legale, la legittimazione a ricorrere si estenda anche all'avvocato per cui il praticante lavora. Che nella fattispecie D__________ abbia operato “in subdelega” (come affermano i reclamanti: memoriale, pag. 2 a metà) non risulta, né consta che l'avv. RE 2, l'avv. RE 3 o l'avv. RE 4 siano mai stati designati patrocinatori d'ufficio. Anzi, in tale veste il Segretario assessore ha designato D__________ personalmente (dispositivo n. 2 dell'autorizzazione ad agire). Del resto, quando si è annunciata alla Pretura come legale di RE 1, D__________ non ha preteso di offrirsi in sostituzione dell'uno o dell'altro avvocato (lettera del 2 settembre 2011, agli atti). Comunque sia, nel caso specifico i titolari dello studio hanno per lo meno un interesse di fatto all'incasso della retribuzione chiesta dalla praticante, la somma dovendo essere versata su un conto del loro studio (nota d'onorario del 3 ottobre 2011, agli atti). Nella misura in cui è introdotto dai tre professionisti, il reclamo può quindi considerarsi ricevibile. 

Il reclamo non è invece proponibile nella misura in cui è presentato da RE 1. La parte che ottiene il beneficio del gratuito patrocinio non ha alcun interesse a postulare un aumento dell'indennità spettante al legale d'ufficio (Bühler, op. cit., n. 48 ad art. 122 CPC con svariati riferimenti), già per il fatto che le incomberà di rifondere la somma al Cantone nei successivi dieci anni “appena sarà in grado di farlo” (art. 123 cpv. 1 e 2 CPC). In quanto esperito dal convenuto, il reclamo va dunque dichiarato inammissibile. 

4. Il Segretario assessore ha ridotto la nota della legale, nella fattispecie, da fr. 1025.45 (fr. 795.– di onorario, fr. 154.50 di spese, fr. 75.95 di IVA) a fr. 730.60 (fr. 615.– di onorario, fr. 61.50 di spese, fr. 54.10 di IVA), riducendo il dispendio di tempo esposto (8 ore e 50 minuti alla tariffa di fr. 90.– l'ora: art. 4 cpv. 3 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili: RL 3.1.1.7.1) di due ore e riconoscendo alla legale solo le spese fisse previste dall'art. 6 cpv. 1 del regolamento appena citato (10% dell'onorario). La decurtazione del dispendio orario è stata motivata con l'argomento che l'udienza del 22 settembre 2011 davanti all'autorità di conciliazione era durata due ore, mentre le altre due ore dedicate quel giorno dalla legale al viaggio di andata e ritorno da __________ a __________ potevano essere evitate se la madre del convenuto si fosse rivolta a un legale del posto. Ciò valeva anche per i costi di trasferta (fr. 70.– di automobile, fr. 5.– di posteggio) non compresi nelle spese fisse previste dal menzionato regolamento. 

5. I reclamanti fanno valere che nel caso in cui non intendesse rimunerare le trasferte di un patrocinatore d'ufficio con sede fuori del Distretto di Lugano, il Segretario assessore avrebbe dovuto rifiutare subito la candidatura di D__________ al momento in cui questa si è annunciata alla Pretura con lettera del 2 settembre 2011 come legale di RE 1. Essi sottolineano inoltre che nessuna norma del diritto cantonale – né tanto meno federale – impone a chi chiede il gratuito patrocinio di rivolgersi a un legale del Distretto in cui si trova il foro del processo. I reclamanti chiedono pertanto che in concreto la nota professionale della praticante sia interamente riconosciuta, reintegrando le due ore tolte dal Segretario assessore (fr. 180.– di onorario) e riconoscendo alla praticante i costi di trasferta (fr. 75.– complessivi). 

6. La parte che presenta un'istanza di gratuito patrocinio può indicare il nome del patrocinatore desiderato (art. 119 cpv. 2 seconda frase CPC), ma per fondate ragioni – di economia in particolare – l'autorità può decidere altrimenti (art. 3 cpv. 1 del noto regolamento), non esistendo un diritto alla libera scelta del patrocinatore d'ufficio (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berna 2009, pag. 699 segg.). Nel caso specifico si può convenire con il Segretario assessore che per farsi patrocinare in una procedura di conciliazione dinanzi alla Pretura del Distretto di Lugano la madre di RE 1 avrebbe potuto rivolgersi a un legale del __________, riducendo in tal modo i costi del mandato. È anche vero tuttavia che – come sottolineano i reclamanti – nessuna norma impone a chi chiede il gratuito patrocinio di proporre un avvocato con studio nel luogo in cui si trova il foro del processo. In circostanze del genere sta all'autorità che reputi troppo onerosa la proposta del richiedente designare un altro patrocinatore d'ufficio. Deve attivarsi però con solerzia. E qualora decida di nominare ugualmente quel patrocinatore, ma di non riconoscergli spese di trasferta deve avvertire il legale, già per il fatto che costui non è tenuto ad accettare simile condizione. Il principio della buona fede processuale (art. 52 CPC) non consente invece di rifiutare alla fine della procedura, senza alcu­n avvertimento previo, la rifusione di esborsi espressamente garantita dalla legge (art. 6 cpv. 2 del ripetuto regolamento). 

7. Ne segue che in concreto la patrocinatrice d'ufficio non doveva aspettarsi la riduzione inopinata del tempo da lei dedicato alla pratica per lo stralcio delle due ore (fr. 180.– di onorario) impiegate nella trasferta da __________ a __________ (e ritorno) né la decurtazione delle spese di viaggio e di posteggio (fr. 75.– complessivi). La retribuzione della legale va rivalutata pertanto da fr. 615.– a fr. 795.–, ciò che giustifica il riconoscimento di spese fisse per fr. 79.50 (10%: art. 6 cpv. 1 del regolamento citato). A ciò si aggiungono i costi di trasferta (fr. 75.– complessivi, legittimi ove si consideri che __________ dista una quarantina di chilometri da __________), non compresi nell'indennità fissa appena citata (art. 6 cpv. 2 del regolamento), e l'IVA di fr. 75.95 (8%). Il reclamo merita in definitiva di essere accolto e la decisione del Segretario assessore riformata di conseguenza.