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Il 1 marzo 2014 è entrata in vigore la nuova Legge sulla procedura amministrativa (LPamm).

Athos Mecca Data di inserimento: 15/10/2014

Accanto al disciplinamento di alcuni principi e diritti che la LPamm non contempla e che sono sempre stati dedotti direttamente dalla Costituzione federale, la novella legislativa annovera innanzitutto nel suo campo di applicazione anche gli organismi indipendenti dall’amministrazione cantonale che decidono nell’adempimento di un compito di diritto pubblico ad essi affidato dal Cantone, prevede poi una definizione della nozione di decisione e di quella di parte, introduce la trasmissione degli atti scritti per via elettronica, che dovrà comunque essere regolata dal Consiglio di Stato, estende le ferie giudiziarie a tutte le procedure, e non più soltanto a quelle di ricorso (art. 13 LPamm), e disciplina infine direttamente le modalità di intimazione degli atti, l’assunzione dei mezzi di prova, il litisconsorzio e la successione, la ricusa e l’astensione e la polizia delle udienze, togliendo pertanto i numerosi rinvii al CPC ticinese contemplati dalla vecchia LPamm e forieri a volte in passato di insicurezza interpretativa o addirittura di problemi di costituzionalità. Nell’ambito della procedura di ricorso al Consiglio di Stato e al Tribunale cantonale amministrativo, il progetto di legge precisa in particolare le condizioni di impugnabilità delle decisioni pregiudiziali e incidentali, allunga il termine ordinario di ricorso a 30 giorni, allineandosi in tal modo alle soluzioni previste dal diritto federale e da quello di altri Cantoni, e toglie infine alla replica e alla duplica il loro carattere eccezionale (art. 49 cpv. 3 LPamm): al pari della risposta, il secondo scambio di allegati scritti diventa la regola e il termine per la loro presentazione viene fissato in modo perentorio dalla legge e non più dall’autorità di ricorso. Il disegno di legge, infine, disciplina poi in modo più dettagliato la procedura del ricorso al Gran Consiglio, riprendendo peraltro in larga misura le disposizioni applicabili al ricorso al Consiglio di Stato e al Tribunale cantonale amministrativo.