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Edilizia - Concessione di deroghe (TF 04.05.2016)

Avv. Athos Mecca Data di inserimento: 11/6/2016

Nella fattispecie, il mutato sviluppo verticale di una palazzina potrebbe alterare l'intero progetto, implicando possibilmente un peggioramento del suo inserimento armonioso e ordinato nel pendio. Ora, le norme sull'altezza massima degli edifici non possono di regola essere eluse sopraelevando per esempio il livello del terreno mediante colmate o abbassarlo tramite escavazioni (MARCO LUCCHINI, Compendio giuridico per l'edilizia, 2aed. 2015, pag. 211). A ciò si aggiunge che le deroghe devono essere concesse in maniera restrittiva (PETER HÄNNI, Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, 6aed. 2016, pag. 354). Spetta in primo luogo al Municipio, che in tale ambito dispone di un ampio potere di apprezzamento e deve assicurare la parità di trattamento a livello comunale, esaminare compiutamente la possibilità di concedere eccezionalmente eventuali deroghe o se del caso imporre una riduzione dell'altezza della palazzina in esame. 
In materia edilizia la concessione di deroghe non persegue lo scopo di consentire la realizzazione di soluzioni ideali, di favorire un'utilizzazione ottimale delle costruzioni e di assimilare automaticamente a situazioni eccezionali considerazioni di ordine economico (ADELIO SCOLARI, Commentario, 2aed. 1996, n. 695 seg. ad art. 2 LE pag. 356 seg.; cfr. anche n. 1230 e 1233 ad art. 40/41 pag. 558 seg., n. 1257 pag. 566). Ora, contrariamente alla decisione governativa, quella impugnata è silente su questi aspetti decisivi. Non è infatti per nulla evidente che le criticate deroghe adottate direttamente dalla Corte cantonale rispettino il principio di proporzionalità (DTF 141 I 20 consid. 6.2.1 pag. 32; 140 I 257 consid. 6.3.1 pag. 267), la parità di trattamento (art. 8 Cost.DTF 141 I 235 consid. 7.1 pag. 239 seg.), l'interesse pubblico e quello dei vicini. 
Il Tribunale federale ha già stabilito che il Tribunale cantonale amministrativo non può modificare direttamente un progetto edilizio su aspetti significativi concedendo una deroga (sentenze 1C_207/2010 del 21 aprile 2011 consid. 4.3 e 5, in: RtiD II-2011 n. 13 pag. 59 e 1C_118/2008 del 5 settembre 2008 consid. 3.3).